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Con un comunicato del 23 dicembre 2014, il GSE ha fornito alcune indicazioni operative in caso di installazione di sistemi di accumulo su impianti incentivati o che beneficiano dei prezzi minimi garantiti.

Le istruzioni del GSE attuano quanto previsto dalle delibere n. 574/2014/R/EEL e n. 642/2014/R/EEL, in merito alla possibilità di installare – dal 1° gennaio 2015 – sistemi di accumulo su impianti incentivati e/o che beneficiano dei prezzi minimi garantiti. Tali istruzioni sono temporanee e saranno valide fino alla futura definizione da parte del GSE, (entro il 31 marzo 2015 come richiesto dall’Autorità per l’energia) "delle regole tecniche per l’erogazione degli incentivi per le fonti rinnovabili e delle modalità di rilascio della qualifica di impianto di cogenerazione ad alto rendimento e di riconoscimento dei prezzi minimi garantiti nell’ambito del ritiro dedicato…."

Installazione sistemi di accumulo, prime indicazioni dal GSE (1)

Riportiamo, nelle righe che seguono, un ampio estratto del comunicato del GSE.

"Al fine di consentire l’erogazione del servizio di misura in presenza di sistemi di accumulo e la corretta erogazione degli incentivi e/o il corretto riconoscimento dei prezzi minimi garantiti, è necessario che:
 
• l’impianto su cui viene installato il sistema di accumulo sia dotato di idonee apparecchiature di misura. A tal riguardo si precisa che:
 nei casi di sistemi di accumulo lato produzione, qualora le apparecchiature di misura dell’energia elettrica prodotta siano caratterizzate da misuratori monodirezionali, il responsabile dell’installazione e manutenzione delle predette apparecchiature deve procedere, entro la data di entrata in esercizio del sistema di accumulo, alla loro sostituzione con apparecchiature di misura bidirezionali conformi all’articolo 6 dell’Allegato A bis alla deliberazione AEEG 88/07 e s.m.i.;
– nei casi di sistemi di accumulo post-produzione, per i soli impianti di produzione che accedono alle tariffe onnicomprensive e/o che beneficiano dei prezzi minimi garantiti, il responsabile dell’installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata da un sistema di accumulo deve procedere, entro la data di entrata in esercizio del sistema di accumulo, all’installazione di apparecchiature di misura dell’energia elettrica assorbita e rilasciata dal sistema di accumulo bidirezionali e, qualora non fossero presenti, all’installazione di apparecchiature di misura dell’energia prodotta, conformi all’articolo 6 dell’Allegato A bis alla deliberazione AEEG 88/07 e s.m.i.;
– nei casi di sistemi di accumulo istallati in unità che richiedono il riconoscimento del funzionamento come cogenerative ad alto rendimento (di seguito CAR) ai sensi del D.Lgs. 20/07 come integrato dal DM 4 agosto 2011 e/o l’accesso al regime di sostegno previsto dal DM 5 settembre 2011, si rimanda a quanto disposto dai succitati decreti e dalle "Linee guida per l’applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 – Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)".

 il Soggetto Responsabile invii al GSE, entro 30 giorni dalla data di primo parallelo con la rete elettrica del sistema di accumulo, la comunicazione di installazione di sistemi di accumulo all’indirizzo di posta elettronica info@pec.gse.it, redatta utilizzando il modello allegato e completa della documentazione da allegare ivi indicata.
 
Nell’oggetto della e-mail dovranno essere riportati i seguenti elementi:

a. il prefisso:

• "FTV” (per impianti fotovoltaici incentivati);
• "IAFR" o "FER" (per impianti incentivati diversi dai fotovoltaici);
• "CAR" (per le unità che richiedono il riconoscimento del funzionamento come cogenerative ad alto rendimento);
• "PMG" (per impianti che beneficiano dei prezzi minimi garanti);                                                              

b. la dicitura "INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI ACCUMULO";

c. il numero identificativo (numero pratica) e/ il numero di convenzione RID (per gli impianti che beneficiano dei prezzi minimi garantiti);     

Esempio: per un impianto fotovoltaico incentivato che benefici anche dei prezzi minimi garantiti l’oggetto della e-mail sarà "FTV – PMG – INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI ACCUMULO – 000001 – RID000001".

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra indicate determinerà la sospensione dell’erogazione delle tariffe incentivanti e/o degli altri benefici e riconoscimenti previsti per l’impianto a partire dalla data di primo parallelo con la rete elettrica del sistema di accumulo.

Qualora, in occasione dell’installazione del sistema di accumulo, l’impianto incentivato dovesse essere interessato da un fermo di produzione, il Soggetto Responsabile è tenuto a informarne tempestivamente il GSE.
 
Si rammenta infine che il Soggetto Responsabile è tenuto a dare comunicazione al GSE di tutte le altre eventuali modifiche apportate all’impianto nel corso del periodo di incentivazione.
 
La presente comunicazione sostituisce la precedente news del 20 Settembre 2013 relativa ad interventi di modifica della configurazione impiantistica mediante installazione di sistemi di accumulo."

Fonte