Conto Energia fotovoltaico, cosa fare per non rischiare di perdere gli incentivi
Si può continuare ad usufruire degli incentivi del Conto Energia anche se durante la vita dell’impianto fotovoltaico sono necessarie alcune modifiche. Il Gestore dei servizi energetici (Gse) ha spiegato come fare con il Documento tecnico di riferimento (DTR), emanato dopo la chiusura della consultazione cui hanno partecipato operatori e associazioni del settore.
Spostamento dell’impianto, modifiche del punto di connessione, variazione della modalità installativa, sostituzione dei componenti, interventi di modifica della configurazione elettrica, riduzione della potenza e dismissione, potenziamenti non incentivati, sono i casi più comuni cui proprietari e responsabili possono far fronte.
Come spiegato dal Gse, è necessario che gli impianti oggetto di modifica mantengano i requisiti che hanno consentito l’accesso agli incentivi, direttamente o tramite l’ammissione alle graduatorie del primo Conto Energia o ai Registri previsti dal quarto e dal quinto Conto Energia. Le modifiche che determinino il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento comportano invece la decadenza dal diritto a percepire gli incentivi. Nel caso in cui venissero modificate le caratteristiche in base alle quali è stato determinato il valore della tariffa incentivante, la stessa potrà essere rideterminata. Gli interventi di modifica, specifica però il DTR, non possono mai comportare un incremento del valore della tariffa incentivante riconosciuta originariamente.
Spostamento dell’impianto fotovoltaico
Perché non sia perso l’incentivo, sono consentiti spostamenti degli impianti all’interno del sito di prima installazione. Per gli impianti sugli edifici, il sito di prima installazione coincide con l’unità immobiliare, identificata dalla particella catastale su cui l’impianto è stato inizialmente autorizzato e realizzato. Per quelli installati a terra, la ricollocazione deve avvenire nell’ambito della stessa particella registrata al Catasto terreni. Quest’ultima condizione vale anche nel caso in cui l’impianto sia stato installato su un manufatto non accatastato, come ad esempio una serra o una pensilina.
Modifiche del punto di connessione dell’impianto
Il punto di connessione dell’impianto alla Rete elettrica, identificato con un codice POD, deve rimanere non condiviso con altri impianti fotovoltaici incentivati per tutta la durata del periodo di incentivazione. Qualsiasi modifica del punto di connessione dell’impianto deve essere debitamente autorizzata e comunicata al Gse.
Variazione delle modalità installative
La variazione delle modalità installative può comportare la classificazione dell’impianto in una tipologia diversa da quella iniziale. Per fare un esempio, nel caso di impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (BIPV) che abbiano avuto accesso diretto ai meccanismi incentivanti ai sensi del quinto Conto Energia, il venir meno di tale caratteristica comporterebbe la decadenza dal diritto agli incentivi qualora non sussistessero nemmeno gli ulteriori requisiti previsti. Se, invece, le caratteristiche innovative dell’impianto hanno comportato il riconoscimento di una maggiorazione della tariffa incentivante o di un premio, la variazione comporta l’adeguamento della tariffa incentivante all’effettiva tipologia di impianto e il venir meno della componente premiale.
Sostituzione dei componenti
È ammessa la sostituzione dei componenti di impianto, come moduli, inverter e contatori per cui deve sempre essere presentata al GSE la comunicazione di inizio e fine lavori e l’indicazione della motivazione dell’intervento. Dato che spesso è difficile reperire sul mercato moduli di potenza esattamente equivalente a quelli originariamente installati, nei soli casi di impianti di potenza complessiva non superiore a 20 kW, sono consentiti incrementi di potenza dal 3% al 7%, come indicato nella Tabella n.1.
Se l’approvvigionamento di moduli e inverter è avvenuto dopo il primo maggio 2015, cioè dopo la pubblicazione del DTR, questi dovranno possedere i requisiti previsti dal quinto Conto Energia. Se invece la sostituzione è avvenuta prima, gli elementi dovranno almeno possedere i requisiti richiesti dal Decreto ai cui sensi l’impianto è stato incentivato.
Modifica della configurazione elettrica
Il Gse chiarisce che sono ammessi l’inserimento o la sostituzione di alcune componenti per l’adeguamento dell’impianto all’evoluzione della normativa tecnica. Sono inoltre consentiti gli interventi volti a mantenere in efficienza l’impianto o a garantirne un corretto rendimento, quali, ad esempio, l’installazione di dispositivi “ottimizzatori” in grado di ridurre le perdite.
Riduzione della potenza dell’impianto
È possibile ridurre, in via definitiva o anche temporanea, la potenza nominale dell’impianto incentivata, ad esempio nel caso in cui, a seguito di guasti, furti, avarie permanenti dei moduli
fotovoltaici, il soggetto responsabile non intenda procedere alla sostituzione dei componenti.
Potenziamenti non incentivati
Si possono realizzare interventi che comportino incrementi della potenza in immissione sul punto di connessione alla rete di impianti incentivati, senza variare la potenza incentivata dell’impianto preesistente, attraverso l’installazione di nuovi moduli fotovoltaici e convertitori. Perché ciò sia possibile, l’impianto deve essere dotato di idonee apparecchiature che permettano di rilevare, separatamente, l’energia elettrica prodotta dalla porzione di impianto incentivato e quella prodotta dalla porzione aggiuntiva, cioè da quella non incentivata. In caso contrario è prevista la sospensione del riconoscimento delle tariffe incentivanti. Fonte
Come spiegato dal Gse, è necessario che gli impianti oggetto di modifica mantengano i requisiti che hanno consentito l’accesso agli incentivi, direttamente o tramite l’ammissione alle graduatorie del primo Conto Energia o ai Registri previsti dal quarto e dal quinto Conto Energia. Le modifiche che determinino il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento comportano invece la decadenza dal diritto a percepire gli incentivi. Nel caso in cui venissero modificate le caratteristiche in base alle quali è stato determinato il valore della tariffa incentivante, la stessa potrà essere rideterminata. Gli interventi di modifica, specifica però il DTR, non possono mai comportare un incremento del valore della tariffa incentivante riconosciuta originariamente.
Spostamento dell’impianto fotovoltaico
Perché non sia perso l’incentivo, sono consentiti spostamenti degli impianti all’interno del sito di prima installazione. Per gli impianti sugli edifici, il sito di prima installazione coincide con l’unità immobiliare, identificata dalla particella catastale su cui l’impianto è stato inizialmente autorizzato e realizzato. Per quelli installati a terra, la ricollocazione deve avvenire nell’ambito della stessa particella registrata al Catasto terreni. Quest’ultima condizione vale anche nel caso in cui l’impianto sia stato installato su un manufatto non accatastato, come ad esempio una serra o una pensilina.
Modifiche del punto di connessione dell’impianto
Il punto di connessione dell’impianto alla Rete elettrica, identificato con un codice POD, deve rimanere non condiviso con altri impianti fotovoltaici incentivati per tutta la durata del periodo di incentivazione. Qualsiasi modifica del punto di connessione dell’impianto deve essere debitamente autorizzata e comunicata al Gse.
Variazione delle modalità installative
La variazione delle modalità installative può comportare la classificazione dell’impianto in una tipologia diversa da quella iniziale. Per fare un esempio, nel caso di impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (BIPV) che abbiano avuto accesso diretto ai meccanismi incentivanti ai sensi del quinto Conto Energia, il venir meno di tale caratteristica comporterebbe la decadenza dal diritto agli incentivi qualora non sussistessero nemmeno gli ulteriori requisiti previsti. Se, invece, le caratteristiche innovative dell’impianto hanno comportato il riconoscimento di una maggiorazione della tariffa incentivante o di un premio, la variazione comporta l’adeguamento della tariffa incentivante all’effettiva tipologia di impianto e il venir meno della componente premiale.
Sostituzione dei componenti
È ammessa la sostituzione dei componenti di impianto, come moduli, inverter e contatori per cui deve sempre essere presentata al GSE la comunicazione di inizio e fine lavori e l’indicazione della motivazione dell’intervento. Dato che spesso è difficile reperire sul mercato moduli di potenza esattamente equivalente a quelli originariamente installati, nei soli casi di impianti di potenza complessiva non superiore a 20 kW, sono consentiti incrementi di potenza dal 3% al 7%, come indicato nella Tabella n.1.
Se l’approvvigionamento di moduli e inverter è avvenuto dopo il primo maggio 2015, cioè dopo la pubblicazione del DTR, questi dovranno possedere i requisiti previsti dal quinto Conto Energia. Se invece la sostituzione è avvenuta prima, gli elementi dovranno almeno possedere i requisiti richiesti dal Decreto ai cui sensi l’impianto è stato incentivato.
Modifica della configurazione elettrica
Il Gse chiarisce che sono ammessi l’inserimento o la sostituzione di alcune componenti per l’adeguamento dell’impianto all’evoluzione della normativa tecnica. Sono inoltre consentiti gli interventi volti a mantenere in efficienza l’impianto o a garantirne un corretto rendimento, quali, ad esempio, l’installazione di dispositivi “ottimizzatori” in grado di ridurre le perdite.
Riduzione della potenza dell’impianto
È possibile ridurre, in via definitiva o anche temporanea, la potenza nominale dell’impianto incentivata, ad esempio nel caso in cui, a seguito di guasti, furti, avarie permanenti dei moduli
fotovoltaici, il soggetto responsabile non intenda procedere alla sostituzione dei componenti.
Potenziamenti non incentivati
Si possono realizzare interventi che comportino incrementi della potenza in immissione sul punto di connessione alla rete di impianti incentivati, senza variare la potenza incentivata dell’impianto preesistente, attraverso l’installazione di nuovi moduli fotovoltaici e convertitori. Perché ciò sia possibile, l’impianto deve essere dotato di idonee apparecchiature che permettano di rilevare, separatamente, l’energia elettrica prodotta dalla porzione di impianto incentivato e quella prodotta dalla porzione aggiuntiva, cioè da quella non incentivata. In caso contrario è prevista la sospensione del riconoscimento delle tariffe incentivanti. Fonte