Sicurezza sul lavoro: chi deve fornire le informazioni ai lavoratori?
In materia di sicurezza sul lavoro, la Commissione Interpelli del Ministero ha chiarito che è facoltà del datore di lavoro scegliere a chi affidare i compiti di informazione
La Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha fornito un parere ad una sigla sindacale circa la corretta interpretazione del disposto combinato degli articoli 31 e 36 del dlgs 81/2008.
Nello specifico viene chiesto se l’informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve essere impartita esclusivamente dall’RSPP (responsabile servizio prevenzione e protezione).
Il parere della Commissione Interpelli
La Commissione, con riferimento al Testo unico sicurezza (dlgs 81/2008), e considerando nello specifico:
- l’art. 2 c. 1 lettera bb) che definisce l’informazione come il “complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”
- l’art. 18 c. 1 lettera l) che pone a carico del datore di lavoro e del dirigente di “adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37″
- l’art. 36 che precisa i singoli casi in cui sia obbligatorio provvedere ad una “adeguata informazione” e specifica che è il datore di lavoro che deve provvedervi – pur se non come obbligo indelegabile, in considerazione di quanto previsto dall’art. 17 del citato decreto legislativo
- l’art. 33 c. 1 lettera f) che, elencando i “compiti” dell’intero Servizio di prevenzione e protezione dai rischi – e non quindi solamente quelli del suo Responsabile – specifica che vi sia anche quello di “fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36″
ha chiarito che rientra nella scelta del datore di lavoro decidere, caso per caso, a chi affidare l’onere di erogare l’adeguata informazione a ciascuno dei propri lavoratori.
Obblighi del datore di lavoro
Il dlgs 81/2008 assegna al datore di lavoro la responsabilità di tutti gli obblighi relativi all’attuazione del sistema di prevenzione e di tutela della sicurezza, distinguendo comunque all’interno di questi tra obblighi propri e indelegabili e obblighi delegabili, purché le deleghe rispettino precise modalità e requisiti (art.16) e sempre restando in capo al datore di lavoro l’obbligo di vigilare sulla corretta attuazione delle figure delegate.
Ricordiamo che gli obblighi di esclusiva competenza del datore di lavoro, e pertanto indelegabili, sono:
- la redazione del documento che consegue la valutazione dei rischi presenti negli ambienti lavorativi (DVR)
- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).
e che, come detto, il trasferimento di funzione ad altro soggetto NON determina alcun esonero del datore dalle sue responsabilità (culpa in vigilando).
Modalità di delega degli obblighi del datore di lavoro
Ricordiamo, inoltre, che il datore di lavoro può delegare le proprie funzioni ad un altro soggetto entro i seguenti limiti e condizioni:
- la delega deve risultare da un atto scritto recante data certa
- il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
- la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;la delega deve attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate
- la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto
Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.