Piano operativo di sicurezza “POS”: modelli semplificati e lavori autonomi
La storia del Pos
Con l’emanazione del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e sue modificazioni, oggi abrogato dal D.Lgs. n. 81/2008, che recepiva nell’ordinamento italiano alcune direttive CEE tra le quali la n. 89/391 e soprattutto con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 494/1996 (così come modificato dal D.Lgs. n. 528/1999 ed anch’esso oggi abrogato) che recepiva la direttiva CEE n. 92/57, il piano di sicurezza e di salute per i cantieri temporanei o mobili e gli adempimenti ad esso collegati, sono diventati elementi importanti per l’attuazione di un più organico sistema di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori edili.
Le normative di cui sopra infatti hanno introdotto importanti innovazioni, oggi recepite dal Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) e confluite nel Piano Operativo Sicurezza, definito anche con l’acronimo di POS.
Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è il documento che deve essere redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, art. 17, comma 1, lett. a), dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, per ciascun cantiere ove l’impresa opera.
L’Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, prescrive i seguenti contenuti minimi per il piano operativo di sicurezza:
a) i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere, la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice stessa e dai lavoratori autonomi subaffidatari; i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato, del medico competente ove previsto, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
c) la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
Il piano operativo di sicurezza deve essere esaminato ed approvato dal coordinatore per l’esecuzione che ne verifica l’idoneità e ne assicura la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento ed è considerato come “piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento”. Quando necessario, le singole imprese, su richiesta del coordinatore per l’esecuzione, devono apportare i dovuti adeguamenti ai rispettivi piani di sicurezza.
Lavoratori autonomi e POS
Il lavoratore autonomo, definito dall’art. 89 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 81/2008 come la “persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”, non è tenuto, in base all’art. 96 comma 1 lettera g) del Testo Unico, a redigere il POS in quanto lo stesso è un documento da redigere a cura dei datori di lavoro delle imprese affidataria e delle imprese esecutrici che operano in cantiere.
I lavoratori autonomi sono però al tempo stesso obbligati a rispettare le indicazioni previste dal POS che sono stati trasmessi loro dall’impresa affidataria, in caso di violazione le sanzioni previste sono l’arresto fino a tre mesi o una multa tra 400€ e 1600€.
Il lavoratore autonomo che non dovesse adeguarsi alle disposizioni di sicurezza previste dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, è punito con l’arresto fino a un mese e con un’ammenda che va da 300€ a 800€.
I modelli semplificati: il POS
Con il Decreto interministeriale 9 settembre 2014, emanato dal Ministero del Lavoro in collaborazione con quello delle infrastrutture e della salute, sono stati realizzati i Modelli semplificati per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e del Fascicolo dell’Opera (FO) nonché del Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS).
Il decreto richiamando in primo luogo l’art. 104 bis del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo unico sicurezza lavoro, riporta in allegato modelli semplificati utili alla redazione dei documenti citati.
I modelli sono dei contenitori standard dentro i quali gli interessati cui compete l’obbligo dell’elaborazione (a seconda del caso, il committente dell’opera, il CSEO l’impresa esecutrice) inseriscono le informazioni necessarie e conformi alle finalità per cui sono previste.
A proposito del modello semplificato per il POS, la sua redazione, avverte la premessa, deve essere improntata ai criteri di semplicità, brevità e in modo da garantire:
a) la completezza,
b) l’idoneità quale strumento di pianificazione degli interventi di prevenzione in cantiere,
c) l’indicazione di misure di protezione e dei dispositivi di prevenzioni individuali (DPI),
d) le procedure per l’attuazione delle misure di realizzazione ed i ruoli che vi devono provvedere.