Condividi

Compatibilità dell’indennità di disoccupazione (NASpI) con: borse di studio, prestazioni di lavoro occasionali, liberi professionisti, partite IVA silenti

naspi-disoccupazioneCon la circolare 174/2017, l’Inps ha fornito importanti chiarimenti circa la compatibilità dell’indennità di disoccupazione (Naspi, Aspi e mini Aspi) con alcune tipologie di attività lavorativa e con redditi da lavoro dipendente o autonomo.

NASpI, cos’è

La NASpI è la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, ossia un’indennità mensile di disoccupazione, istituita dal dlgs 22/2015, erogata su domanda dell’interessato.

In particolare gli artt. 9 e 10 individuano alcune situazioni nelle quali, in presenza di concomitante attività di lavoro, il soggetto percettore di NASpI conserva il diritto a detta prestazione, ridotta di un importo pari all’80 % del reddito previsto derivante dall’attività di lavoro, a condizione che comunichi all’Inps entro 30 giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto.

Circolare Inps

La nuova circolare Inps ha precisato le possibilità di riconoscimento dell’incentivo, ossia la compatibilità dell’ indennità di disoccupazione con redditi da lavoro dipendente o autonomo.

Nel dettaglio fornisce una serie di indicazioni operative che riguardano la compatibilità dei trattamenti di disoccupazione con compensi derivanti da:

  • borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali, e con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica
  • prestazioni di lavoro occasionali
  • attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse
  • condizione di socio di società di persone e di società di capitali

Compensi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali

In riferimento alla compatibilità dell’indennità di disoccupazione con i compensi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali, e con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, l’Inps ha precisato che tali compensi non possono superare il limite annuo di 8.000 euro.

Prestazione di lavoro occasionale

Il beneficiario della prestazione NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo fino a  5.000 euro, senza bisogno di comunicare all’Inps i compensi percepiti. Entro tale limite, si può cumulare l’indennità con i voucher e il beneficiario non deve fare la comunicazione.

Liberi professionisti

Se il titolare della NASpI è un libero professionista, la cumulabilità è ammessa fino a un limite di reddito di 4.800 euro.

Il beneficiario, a pena di decadenza, deve fare la comunicazione all’Inps entro 30 giorni dichiarando il reddito che prevede nell’anno, anche se pari a zero.

Socio di società di persone e di società di capitali

In riferimento allo svolgimento di attività in ambito societario si ha che le funzioni di amministratore, consigliere e sindaco di società, sono consentite e cumulabili fino a un reddito annuo di 8.000 euro, facendo la comunicazione all’Inps.

Il socio di società di persone o società di capitali può cumulare interamente il reddito da capitale; se è anche un lavoratore dipendente, scatta invece il tetto degli 8.000 euro.

Se il socio svolge attività in azienda con carattere di abitualità e prevalenza ed è iscritto alla Gestione previdenziale degli Artigiani o Commercianti, a fronte della produzione di un reddito da lavoro in forma autonoma o di impresa, deve rispettare il limite di reddito di 4.800 euro.

Iscrizione Albi professionali o partita Iva silente

Infine, l’Inps chiarisce che l’iscrizione l’iscrizione ad un albo professionale o l’apertura della partita IVA silente in corso di prestazione di disoccupazione non è condizione sufficiente per interrompere il sussidio.

Se l’attività è effettivamente svolta, l’interessato deve darne comunicazione all’Inps (pena, la decadenza della prestazione); se, invece, l’attività non è effettivamente svolta, non è necessario effettuare comunicazioni, sarà l’Inps a verificare se l’attività sia effettivamente svolta contattando l’interessato.

 

Clicca qui per scaricare la circolare 23 novembre 2017, n. 174

Fonte