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Art. 7. Dichiarazione di conformità

1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati

Nella dichiarazione di conformità (Allegato I del Decreto 37/08) l’installatore dichiara “di aver controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di Legge vigenti”.

Questo controllo, effettuato dall’impresa installatrice, assume una particolare rilevanza ai fini della sicurezza: negli ambienti di vita non sono cogenti verifiche di omologazione o verifiche ispettive o controlli periodici di manutenzione (DPR 462 o art. 86 del Dlgs 81/08), per cui è probabile che per molto tempo la verifica iniziale sarà l’unico controllo tecnico che avrà come oggetto quell’impianto.

Quali controlli?

La “normativa vigente” è la Norma CEI 64-8 (un aiuto lo offre anche la Guida CEI 64-14, attualmente oggetto di revisione al CEI), che prevede esame a vista, misure e prove.

Esame a vista

L’esame a vista è un’attività volta ad accertare che i componenti elettrici siano integri, conformi alle prescrizioni di sicurezza, scelti e messi in opera correttamente. Il controllo deve essere volto ad accertare almeno:

  1. I metodi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (involucri, isolamenti, impianto di terra, connessioni, ecc.);
  2. Il dimensionamento dei conduttori (portata, caduta di tensione, ecc.);
  3. La presenza e corretta messa in opera dei dispositivi di sezionamento o di comando;
  4. La scelta dei componenti elettrici e delle misure di protezione idonei con riferimento alle influenze esterne (gradi di protezione ecc.);
  5. La corretta identificazione dei conduttori (di neutro e di protezione PE);
  6. Che i dispositivi di comando unipolari siano connessi ai conduttori di fase;
  7. La presenza e l’adeguatezza dei conduttori di protezione, compresi i conduttori per il collegamento equipotenziale principale e supplementare;
  8. Che la documentazione relativa agli impianti sia presente e corrisponda allo stato di fatto;
  9. Che siano rispettate le distanze di rispetto nei locali contenenti bagni o docce.

Misure e prove

Misure e prove devono essere effettuate utilizzando strumenti di misura conformi alla serie di norme CEI EN 61557 e con le modalità descritte nella Guida CEI 64-14 “Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori”. È opportuno verificare almeno:

  1. La continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali;
  2. La resistenza di isolamento dell’impianto;
  3. Il coordinamento tra impianto di terra e le protezioni differenziali;
  4. Il funzionamento degli interruttori differenziali (strumentalmente e con tasto “test”);
  5. La caduta di tensione nei punti più sfavorevoli;
  6. L’eventuale protezione mediante sistemi ELV o separazione elettrica;
  7. Il funzionamento dell’impianto nel suo complesso.

Anche se non esplicitato tra gli allegati obbligatori, risulta più che mai opportuno allegare il rapporto di verifica contenete tutte le informazioni e gli esiti di esame a vista misure e prove, alla dichiarazione di conformità (allegato facoltativo, si veda la nota 8 dell’allegato 1 del decreto 37/08).

Il documento, se ben realizzato e organizzato “registra” lo stato di fatto e, oltre a qualificare l’operato dell’impresa installatrice, concorre a tutelarla in caso di successive manomissioni.

Fonte