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Il CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) ha approvato le Linee di indirizzo del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013 (v. articolo “Formazione professionale degli Ingegneri: arriva il sistema dei crediti formativi!”).

formazione professionale

Le linee di indirizzo forniscono diversi chiarimenti, tra i quali:

  • è possibile conseguire CFP (crediti formativi professionali) in qualsiasi area formativa, indipendentemente dal settore di iscrizione, con l'unica eccezione dei 5 CFP relativi a "etica e deontologia professionale" che devono obbligatoriamente essere conseguiti entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di iscrizione
  • i corsi validi per il conseguimento dei CFP sono esclusivamente quelli organizzati dagli Ordini territoriali, da associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI
  • i corsi abilitanti per legge (quali ad esempio quelli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro previsti D.Lgs. 81/2008 e di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. 151/2011) consentono il conseguimento dei relativi CFP esclusivamente se organizzati dagli Ordini territoriali o da associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI
  • per l'ottenimento dei 15 CFP/anno relativi all'aggiornamento informale legato all'attività professionale dimostrabile (Allegato A al Regolamento), gli iscritti dovranno inviare all'Anagrafe Nazionale entro il 30 novembre di ogni anno un'autocertificazione in cui si attesta l'aggiornamento professionale concernente la propria attività
  • relativamente a convegni e conferenze, solo le ore dedicate esclusivamente all'attività formativa saranno valide per il conseguimento dei CFP, secondo il criterio e i limiti indicati nell'Allegato A (1 ora = 1 CFP, per un massimo di 3 CFP/evento e 9 CFP/anno).
  • agli iscritti che siano contestualmente soggetti obbligati all'adempimento dell'aggiornamento della competenza professionale e docenti nell'ambito di attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale riconosciute dal Regolamento, sono attribuiti CFP secondo il criterio 1 ora di docenza non ripetitiva = 1 CFP, per un massimo di 15 CFP/anno. L'attività di docenza, per essere considerata non ripetitiva, deve avere ad oggetto argomenti diversi rispetto a quelli affrontati nel corso del medesimo anno solare

Presso il CNI viene istituita:

  • un’anagrafe nazionale dei CFP, contenente i CFP di tutti gli iscritti agli Ordini territoriali. Ciascun soggetto formatore, al termine delle singole attività formative, provvede a inviare telematicamente all’anagrafe stessa l’elenco dei partecipanti e dei CFP conseguiti da questi ultimi
  • una banca dati consultabile on-line di tutte le attività di formazione professionale continua, che permette la diffusione dell’informazione sulla disponibilità della offerta formativa non formale sul territorio nazionale

Fonte

Clicca qui per scaricare le linee di indirizzo del CNI sui crediti professionali