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autorizzazione paesaggisticaPubblicato sulla Gazzetta ufficiale il “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”. Gli estremi utili sono: Gazzetta Uffciale n. 68 del 22 marzo 2017, Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

Il nuovo Regolamento (20 articoli), che entrerà in vigore il 6 aprile 2017, all’articolo 19 abroga il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139. Gli allegati sono quattro in tutto. I primi due contengono:
Allegato A – Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica
Allegato B – Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato.

Clicca qui per scaricare l’autorizzazione paesaggistica semplificata pubblicata in Gazzetta

Il nuovo Regolamento definisce 42 interventi semplificati (allegato A) e alza a 31 il numero di interventi esonerati dall’autorizzazione paesaggistica (allegato B). Il decreto è ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, come modificato dall’art. 25 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014”.

31 interventi senza Autorizzazione paesaggistica

All’Allegato A sono contentuti i nuovi interventi liberi da autorizzazione apesaggistica sono 31: ecco quali. Se l’intervento rientri o meno nella casistica libera lo decidono i proprietari, che poi se sbagliano rischiano la sanzione e rispondono all’abuso penale (articolo 17).

I 42 interventi con autorizzazione paesaggistica semplificata

Necessaria autorizzazione paesaggistica semplificata per 42 interventi (nell’Allegato B): clicca qui per sapere quali sono le 42 tipologie di interventi semplificati. Per esempio:
– opere interne, anche se comportano un cambio destinazione d’uso;
– volumi del tutto interrati;
– interventi su prospetti e coperture degli edifici nel rispetto dei piani del colore e delle caratteristiche architettoniche;
– consolidamento statico;
– superamento barriere architettoniche;
– condizionatori con unità esterna, parabole, antenne;
– pannelli solari;
– adeguamento di spazi esterni;
– urbanizzazione primaria prevista in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici;
– ricostruzione fedele di edifici crollati per calamità naturali;
– demolizioni seguìte a provvedimenti repressivi di abusi;
– sostituzione di cancelli;
– recinzioni e muri di cinta;
– occupazioni temporanee del suolo;
– tende parasole;
– monumenti, lapidi, edicole funerarie;
– insegne per esercizi commerciali;
– strutture amovibili all’aria aperta;
– strutture stagionali;
– variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non superano il 2% delle misure progettuali.

Gli altri allegati contengono invece:
– Allegato C: Fac simile istanza di autorizzazione paesaggistica con “procedimento semplificato”
– Allegato D: Schema Relazione paesaggistica semplificata

Fonte