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Il Tar Lombardia ha chiarito che non è sanabile la trasformazione di un garage interrato in locale abitabile quando esiste il vincolo di destinazione

I giudici amministrativi lombardi in una recente sentenza (la n. 483 del 20 febbraio 2018) hanno chiarito che non può essere sanata la trasformazione di un garage interrato, realizzato in base alla cosiddetta Legge Tognoli, in locale abitabile quando il garage sia gravato ope legis del vincolo di destinazione.

Un garage interrato può essere trasformato in locale abitabile

La legge n. 122/1989 (detta legge Tognoli) consente infatti particolari facilitazioni urbanistiche per la costruzione di garage interrati in edifici già esistenti, ma tali agevolazioni sono gravate dall’immodificabilità dell’esclusiva destinazione a parcheggio (art.9 comma 5).

Il caso

In un Comune della provincia di Sondrio il signor X ha provveduto a trasformare un piano interrato di un fabbricato originariamente autorizzato a garage pertinenziale ai sensi della legge n. 122/1989, in magazzino e deposito (247,92 m²) e monolocale dotato di bagni (27,91 m²).

Contro tale trasformazione interviene un’ordinanza di ripristino emessa dal Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune.

Verso tale ordinanza il signor X ricorre alla giustizia amministrativa.

La sentenza

I giudici del Tar Lombardia hanno chiarito che non è sanabile la trasformazione di un garage interrato, realizzato in base alla legge 122/89 e quindi gravato ope legis del vincolo di destinazione, in un locale abitabile, non potendo ritenersi la trasformazione urbanisticamente irrilevante.

Infatti, affermano i giudici del Tar, “solo qualora un cambio di destinazione d’uso abbia luogo tra categorie edilizie omogenee non necessita di permesso di costruire, mentre allorché, come nel caso di specie, lo stesso intervenga tra categorie edilizie funzionalmente autonome, così come avviene tra locali accessori e vani ad uso residenziale, ciò integra una modificazione edilizia, con effetti incidenti sul carico urbanistico” (Tar Lazio, Sez. II, n. 4225/2017).

Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Lombardia n. 483/2018

Fonte