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L’obbligo di formazione professionale degli ingegneri, ai sensi del D.P.R. 137/2012, impone ai professionisti il costante aggiornamento della propria competenza professionale, al fine di garantire qualità ed efficienza della prestazione resa.

Per gli ingegneri il meccanismo della formazione professionale può essere così sintetizzato:

  • a tutti gli iscritti all’Ordine alla data del 1° gennaio 2014 sono riconosciuti 60 CFP
  • gli iscritti devono effettuare la propria formazione annualmente, incrementando i propri CFP fino ad un massimo 120 CFP per ciascun anno
  • ai nuovi iscritti all’Albo, che si scrivono dopo il 1° gennaio 2014, sono accreditati 30 CFP; questi dovranno conseguire almeno 5 CFP sull’etica e la deontologia professionale entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione
  • al termine di ogni anno solare vengono sottratti ad ogni iscritto 30 CFP
  • per esercitare la professione è necessario essere in possesso di almeno 30 CFP
  • è prevista la possibilità di autocertificare la propria formazione informale attraverso autodichiarazione circa l’attività professionale svolta durante l’anno, ottenendo un massimo di 15 CFP

formazione professionale CNI“La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale”. Questo quanto previsto dal decreto legge 138/2011 (convertito in legge 148/2011).

In caso di mancato aggiornamento professionale, il Consiglio dell’Ordine territoriale è tenuto a deferire gli iscritti al Consiglio di disciplina territoriale, con conseguenti azioni disciplinari, previsione confermata dal Codice deontologico.

In considerazione del fatto che nel 2015 una buona percentuale degli iscritti non ha adempiuto all’obbligo di aggiornamento professionale, per cui, all’inizio del prossimo anno, rischia di trovarsi al di sotto del livello minimo di crediti, il CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) ha diramato agli Ordini territoriali la Circolare 624/2015.

Il documento ha lo scopo di informare gli iscritti sulle conseguenze che possono scaturire in caso di mancata osservanza dell’obbligo di aggiornamento professionale dal punto di vista disciplinare.

Il CNI chiarisce che ciascun caso di violazione dell’obbligo di aggiornamento deve essere valutato come caso a sé stante, considerando tutte le circostanze del caso e che la pena da applicare deve essere rapportata alla gravità della mancanza commessa.

Esaminata la situazione, il Consiglio decide se applicare una sanzione disciplinare che può andare dal semplice avvertimento fino alla sospensione o alla cancellazione dall’Albo, fermo restando la validità degli atti compiuti dal responsabile del mancato obbligo di aggiornamento professionale.

Clicca qui per scaricare la Circolare CNI 624/2015, formazione professionale e sanzioni

Fonte