Condividi

Firmato dal ministro dello Sviluppo economico e dell’Ambiente il decreto Rinnovabili “FER 1” (Fonti Energie Rinnovabili), contenente modalità e requisiti generali per l’accesso ai meccanismi di incentivazione, finalizzati a sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il provvedimento, in coerenza con gli obiettivi europei 2020 e 2030, ha lo scopo di promuovere la produzione di energia elettrica dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili (vedi allegato 1 al decreto ), attraverso la definizione di incentivi e procedure indirizzati a promuovere l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità, sia in termini ambientali che economici, in linea con gli obiettivi nazionali ed alle linee guida 2014/C 200/01 della Commissione Europea.

Le novità del decreto FER 1: nuove modalità di riconoscimento del premio sull’autoconsumo

Il provvedimento premia l’autoconsumo di energia per gli impianti su edificio fino a 100 kW e l’eliminazione dell’amianto; incentiva la produzione di energia sostenibile oltre che rinnovabile; conferma, invece, la stretta su geotermia e mini idroelettrico.

Impianti fotovoltaici

  • Gli impianti fotovoltaici (gruppo A-2) hanno diritto, in aggiunta agli incentivi sull’energia elettrica, ad un premio pari a 12 €/MWh, erogato su tutta l’energia prodotta. Il GSE rende nota la documentazione da fornire per attestare la corretta rimozione e smaltimento dell’eternit e dell’amianto, per accedere al premio. Verrà, quindi, incentivata non solo l’energia prodotta e immessa nella rete, ma anche quella destinata all’autoconsumo, per consentire agli interessati di coprire i costi necessari alla sostituzione delle coperture.
  • Per gli impianti che accedono agli incentivi mediante procedure di registro e per la cui realizzazione sono impiegati componenti rigenerati, la tariffa di riferimento è ridotta del 20%. A tal fine, i produttori di impianti ammessi agli incentivi presentano al GSE apposita dichiarazione circa l’utilizzo o meno di componenti rigenerati.
  • Per gli impianti di potenza fino a 100 kW su edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito è attribuito un premio pari a 10 €/MWh; gli incentivi si cumuleranno con quello riconosciuto all’energia autoconsumata e prodotta dagli impianti fotovoltaici realizzati in sostituzione delle coperture in amianto.

Inoltre, passa da 12 a 15 mesi il limite di tempo che può intercorrere tra la comunicazione di aggiudicazione dell’incentivo e l’entrata in esercizio dell’impianto senza che il bonus subisca una decurtazione.

Mini idroelettrico

Rimangono inalterati i requisiti per ammettere agli incentivi solo gli impianti idroelettrici che consentono una produzione senza prelievi aggiuntivi dai corpi idrici.

Geotermia

Per i finanziamenti in riferimento alla geotermia, si rimanda ad un decreto FER 2 di prossima pubblicazione.

Priorità incentivi

Un’importante novità riguarda, nel riconoscimento degli incentivi, la priorità data ad impianti fotovoltaici installati su scuole, ospedali e altri edifici pubblici in sostituzione delle coperture e sui fabbricati rurali previa completa rimozione dell’amianto; impianti realizzati su discariche chiuse e sui Siti di Interesse Nazionale ai fini della bonifica.

Aggiornamento delle date d’apertura dei bandi

Infine, tra le novità: posticipate rispetto alle versioni precedenti le date di apertura dei bandi. Le date si riferiscono all’iscrizione ai registri e all’apertura delle aste al ribasso.

Rimangono invariate, invece, le indicazioni relative al periodo di presentazione delle domande di partecipazione: 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando. La graduatoria verrà pubblicata sul sito del GSE entro 90 giorni dalla data di chiusura dei bandi.

Come richiedere gli incentivi per fotovoltaico

L’accesso agli incentivi sarà regolato da 2 modalità, registri e aste, in base alla potenza degli impianti in questione:

  • gli impianti con potenza inferiore a 1 MW di nuova realizzazione, integralmente ricostruiti e riattivati, così come quelli oggetti di rifacimento e quelli che subiscono interventi di potenziamento ma con differenza di potenza tra prima e dopo comunque inferiore a 1 MW devono partecipare a procedure pubbliche di selezione dei progetti

È possibile anche richiedere gli incentivi, seguendo questa modalità, anche per più impianti riuniti in un solo gruppo, sempre a patto che la potenza complessiva non superi la soglia di 1 MW e quella dei singoli impianti sia superiore a 20 kW.

  • gli impianti fotovoltaici di potenza uguale o superiore a 1 MW, invece, accedono agli incentivi statali tramite asta; anche in questo caso è possibile richiedere le agevolazioni per gruppi di impianti, con potenza totale maggiore di 1 MW e potenza dei singoli impianti compresa tra 20 kW e 500 kW.

I gruppi per i bandi

I bandi per l’iscrizione ai registri e alle aste sono così strutturati:

  • Gruppo A: impianti eolici e fotovoltaici a cui si aggiunge, solo nel caso dell’iscrizione ai registri
  • Gruppo A-2: impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto (la superficie dei moduli non può essere superiore a quella della copertura rimossa)
  • Gruppo B: impianti idroelettrici; impianti idroelettrici; impianti geotermoelettrici; impianti a gas residuati dei processi di depurazione
    impianti alimentati da gas di discarica
  • Gruppo C: impianti eolici, idro e a gas residuati oggetto di rifacimento totale o parziale.

Impianti ammessi agli incentivi

Possono partecipare ai bandi per la selezione dei progetti da iscrivere nei registri gli impianti, indicati in allegato 1, rientranti nelle seguenti categorie:

  • di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1 MW
  • oggetto di interventi di potenziamento qualora la differenza tra la potenza dopo l’intervento e la potenza prima dell’intervento sia inferiore a 1 MW
  • oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1 MW.

Gli impianti devono essere realizzati con componenti di nuova costruzione.

La partecipazione è aperta anche agli impianti aggregati, costituiti da più impianti appartenenti al medesimo gruppo, di potenza unitaria superiore a 20 kW, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia inferiore a 1 MW.

Gli impianti, invece, di potenza uguale o maggiore a 1 MW per accedere agli incentivi dovranno partecipare a procedure di asta al ribasso nei limiti dei contingenti di potenza.

Sono invece esclusi dagli incentivi gli impianti che hanno già usufruito degli incentivi per le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico previsti dal DM 23 giugno 2016 o che sono risultati idonei ma inseriti in posizione non utile nei registri.

Requisiti

Gli impianti hanno accesso agli incentivi a condizione che i relativi lavori di realizzazione risultino, dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa all’amministrazione competente, avviati dopo l’inserimento in posizione utile nelle graduatorie.

Sono, inoltre, necessari i seguenti requisiti generali per la partecipazione alle procedure di asta e registro:

  • sono richiesti i titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, ivi inclusi i titoli concessori, ove previsti, ed il preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva
  • per gli impianti fotovoltaici, devono ricorrere entrambi i seguenti requisiti:
    1. essere di nuova costruzione
    2. non essere ubicati in aree agricole
  • per gli impianti idroelettrici di nuova costruzione deve essere rispettata una delle caratteristiche costruttive di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), punti i., ii., iii. e iv. del decreto 23 giugno 2016, da dimostrare mediante specifica attestazione rilasciata dall’ente preposto al rilascio della concessione di derivazione, ove non già esplicitata nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare

Modalità di accesso

Le richieste di partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi sono inviate al GSE, esclusivamente tramite il sito, secondo modelli approntati e resi noti dallo stesso GSE, comprendenti la documentazione da fornire, strettamente funzionali alla verifica dei requisiti per la partecipazione alle procedure e dei criteri di priorità per l’accesso agli incentivi.

Priorità degli incentivi

La graduatoria verrà fatta seguendo i criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico a ciascuno dei gruppi:

  • per il gruppo A: impianti realizzati su discariche esaurite, cave e miniere esaurite, aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati
  • per il gruppo A2: impianti realizzati, nell’ordine, su scuole, ospedali, altri edifici pubblici, altri edifici aperti al pubblico
  • Per il gruppo B:impianti idroelettrici: impianti che rispettano le caratteristiche costruttive di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), punti i. e ii. del decreto 23 giugno 2016
    • impianti alimentati da gas di discarica: impianti realizzati su discariche esaurite
    • impianti geotermoelettrici: impianti per i quali l’autorizzazione prescrive una riduzione di almeno il 98% del livello di idrogeno solforato e di mercurio attraverso il sistema di abbattimento (AMIS)
    • impianti alimentati da gas residuati dai processi di depurazione: impianti che prevedono la copertura delle vasche del digestato
  • per tutti i gruppi: impianti connessi in parallelo con la rete elettrica e con colonnine di ricarica di auto elettriche, a condizione che la potenza complessiva di ricarica sia non inferiore al 30% della potenza dell’impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza non inferiore a 15 kW
  • per tutti i gruppi: aggregati di impianti, di cui all’articolo 3, comma 10
  • per tutti i gruppi: maggiore riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento di cui all’allegato 1 del presente decreto
  • minor valore della tariffa spettante, calcolata tenendo conto dalla riduzione percentuale offerta
  • anteriorità della data di completamento della domanda di partecipazione alla procedura

Per ogni tipologia di impianto il decreto fissa i termini per l’entrata in esercizio, pena la revoca degli incentivi.

In attesa dell’ok dell’esecutivo europeo, ultimo passaggio prima dell’approvazione formale, proponiamo in allegato il testo dell’ultima versione del decreto Rinnovabili.

Dopo aver ottenuto il via libera della Commissione europea, per il pieno via libera al meccanismo incentivante occorrerà il decreto Fer 1 è stato inviato per la registrazione alla Corte dei Conti e riamiamo in attesa, quindi, della successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Clicca qui per scaricare la bozza del 23 gennaio 2019, non in vigore

Fonte