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Il PSC (Piano di sicurezza e coordinamento) è il documento redatto in fase di progetto in cui sono analizzati tutti gli aspetti legati ai rischi e alle misure di prevenzione e protezione relative a uno specifico cantiere e che dovranno essere strettamente connesse ai Piani Operativi di sicurezza (POS). Analizza le fasi di lavoro svolte in cantiere, le fasi critiche del processo di costruzione e tutte le misure da adottare per ridurre e prevenire i rischi di lavoro.

Il PSC  è redatto nella fase di progettazione dell’opera o comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte per l’appalto. È parte integrante della gara d’appalto per poi essere punto di riferimento per la realizzazione del progetto.

Il PSC è costituito da una relazione tecnica con tutte le prescrizioni, correlate alla complessità dell’opera, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e una serie di tavole esplicati.

I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del PSC e del POS almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori.

Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

L’impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria trasmette il piano alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

Piano sicurezza e coordinamento (PSC), cos’è e quali sono i contenuti

Chi redige il PSC e quando è obbligatorio

Il PSC deve essere redatto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione; in alcuni casi particolari è redatto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100.000 euro, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

Il PSC è obbligatorio quando nel cantiere sono presenti più imprese, sia nel caso di lavori pubblici che privati.

Secondo quanto previsto dall’art. 131 del vecchio Codice appalti (dlgs 163/2006), in regime di appalti pubblici, quando non è prevista la redazione del PSC, l’appaltatore deve redigere il PSS (Piano di Sicurezza Sostitutivo), integrandolo con i contenuti del POS (Piano operativo di Sicurezza).

In realtà, il nuovo Codice appalti ha abrogato in toto il dlgs 163/2006, senza alcuna previsione dei piano sostitutivo; neanche il correttivo appalti introduce nessun richiamo al PSS.

Di seguito proponiamo una tabella di sintesi.

 

Adempimenti Lavori pubblici Lavori privati   A cura di: Riferimenti normativi
una sola impresa più di un’impresa una sola impresa più di un’impresa
Verifica di idoneità tecnico-professionale SI SI SI SI Committente / Responsabile dei Lavori art. 90 c.9, art. 97 e All. XVII dlgs 81/2008 (3)
Notifica preliminare SI(1) SI SI(1) SI Committente / Responsabile dei Lavori art. 99 dlgs 81/2008
Nomina di Coordinatori Progettazione ed esecuzione NO SI NO SI(2) Committente / Responsabile dei Lavori art. 90 commi 4 e 5  dlgs 81/2008
Redazione del PSC- Fascicolo NO SI NO SI(2) Coordinatori art. 91 commi 1 lett a) e b) – art. 92 comma 2  dlgs 81/2008
Redazione del POS SI SI SI SI Imprese esecutrici (tutte) art. 96 comma 1 lett. g)  dlgs 81/2008
Stima dei costi della sicurezza SI* SI** NO SI**

* stazione appaltante

** Committente / Responsabile dei Lavori

All. XV punto 4 81/2008

(1) La notifica deve essere inviata se l’entità dei lavori è superiore a 200 uomini-giorno.

(2) Per i lavori privati non soggetti a richiesta di Permesso di Costruire il Coordinatore per l’esecuzione nominato prima dell’inizio dei lavori redige il PSC e il fascicolo.

(3) In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell’impresa subappaltante verifica l’idoneità tecnico professionale dei subappaltatori.

Contenuti del PSC

I contenuti minimi del PSC e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti nell’allegato XV del dlgs 81/2008.

Il PSC é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative.

Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

  1. l’identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con:

    1. l’indirizzo del cantiere
    2. la descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere
    3. una descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali,  architettoniche, strutturali e tecnologiche
  2. l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l’indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l’esecuzione con l’indicazione, prima dell’inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
  3. una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze
  4. le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:

    1.  all’area di cantiere
    2.  all’organizzazione del cantiere
    3. alle lavorazioni
  5. le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni
  6. le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva
  7. le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi
  8. l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi
  9. la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l’entità presunta del cantiere espressa in uomini‐ giorno
  10. la stima dei costi della sicurezza

Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell’impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.

Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.

L’elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC.

Area di cantiere

In riferimento all’area di cantiere, il PSC contiene l’analisi degli elementi essenziali, in relazione:

  • alle caratteristiche dell’area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell’area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee
  • all’eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:

    • a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante
    • al rischio di annegamento
    • agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante

Organizzazione del cantiere

In riferimento all’organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l’analisi dei seguenti elementi:

  1. le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni
  2. i servizi igienico‐assistenziali
  3. la viabilità principale di cantiere
  4. gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo
  5. gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
  6. le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
  7. la dislocazione degli impianti di cantiere
  8. la dislocazione delle zone di carico e scarico
  9. le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti
  10. le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione

Lavorazioni

In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l’analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti.

  1. al rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere
  2. al rischio di seppellimento da adottare negli scavi
  3. al rischio di caduta dall’alto
  4. al rischio di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria
  5. al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria
  6. ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto
  7. ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere
  8. ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura
  9. al rischio di elettrocuzione
  10. al rischio rumore
  11. al rischio dall’uso di sostanze chimiche

Per ogni elemento dell’analisi relativo all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere e alle lavorazionidi il PSC contiene:

  • le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi

Interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento

Il coordinatore per la progettazione effettua l’analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori.

In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.

Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l’esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l’andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.

Le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.

Stima dei costi della sicurezza

Ove è prevista la redazione del PSC nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

  1. degli apprestamenti previsti nel PSC
  2. delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti
  3. degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi
  4. dei mezzi e servizi di protezione collettiva
  5. delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza
  6. degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti
  7. delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

Per le opere per le quali non è prevista la redazione del PSC, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezzari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento.

I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

Il direttore dei lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori quando previsto.

Clicca qui per scaricare un esempio di PSC

Fonte