Pratiche burocratiche annuali ed adempimenti periodici per impianti fotovoltaici ed eolici

I titolari di impianti fotovoltaici ed eolici con potenza superiore a 20 kW, sono tenuti all’esecuzione di una serie di pratiche ed adempimenti che hanno scadenze distribuite nell’arco dell’anno.
Le pratiche che si ripetono annualmente sono le seguenti:
1. Dichiarazione di produzione e consumo per l’Agenzia delle Dogane – scadenza: 31 Marzo
Con questa pratica, il produttore comunica all’Agenzia delle Dogane la quantità di energia prodotta dall’impianto fotovoltaico e immessa nella rete elettrica. Inoltre, per gli impianti in cessione parziale, si devono anche comunicare i consumi avvenuti mese per mese. Con nota della Direzione Organizzazione e Digital Transformation dell’Agenzia delle Dogane sono state rese note le Nuove modalità di invio telematico delle dichiarazioni annuali dei consumi di Energia Elettrica e Gas Naturale per l’esercizio finanziario 2020. Il Soggetto Responsabile è quindi tenuto alla compilazione del registro con obbligo di conservazione per cinque anni. Le letture devono essere effettuate, in base alle indicazioni ricevute dall’Ufficio territorialmente competente, su un apposito registro vidimato dall’Agenzia delle Dogane e le letture da riportare includono quelle relative al contatore di produzione e al contatore di scambio (nel caso di attivazione dello scambio sul posto) per la voce di immissione e per la voce di prelievo, visualizzabili sul contatore. La mancata compilazione del registro con le letture può comportare sanzioni e, in alcuni casi, il ritiro della licenza con conseguenze sugli incentivi già accordati dal GSE.
2. Dichiarazione di produzione e consumo per il GSE – scadenza: 30 Giugno (se richiesto)
Consiste nel caricare sul portale del GSE la dichiarazione illustrata nel precedente punto 1.
3. Pagamento del diritto di licenza da versare annualmente e vidimazione registro letture, nel periodo che va dal 1 al 16 dicembre
4. Verifica e taratura periodica su gruppi di misura di energia elettrica
A norma di Legge la taratura dei gruppi di misura di energia elettrica, aventi rilevanza fiscale, deve essere eseguita da un ENTE AUTORIZZATO, ogni 5 anni per i contatori ad induzione ed ogni 3 anni per i contatori statici.
La verifica e il controllo a carico reale permette di verificare l’esatta inserzione del gruppo di misura (contatore TA TV), l’errore percentuale, la potenza istantanea singola e totale, il fattore di potenza e il senso ciclico delle fasi. Tutti questi parametri uniti all’errore percentuale concorrono ad una analisi completa della misura.
Secondo le disposizioni previste dalla circolare del Ministero delle Finanze n°28/D del 26/01/1998 il controllo dovrà avvenire ogni 3 ANNI per contatori statici e ogni 5 ANNI per contatori ad induzione.
Come si può vedere, gli adempimenti che si susseguono nel corso dell’anno sono molteplici e riguardano Enti diversi.
Per andare incontro alle esigenze delle aziende ed evitare che incorrano in sanzioni che nel caso più estremo possono portare alla sospensione dell’incentivo del conto energia, lo scrivente Studio Tecnico garantisce un servizio di assistenza per l’esecuzione di tutte le pratiche indicate. In collaborazione con idonei laboratori metrologici autorizzati dall’UTF, può eseguire le verifiche e il rinnovo tarature sui complessi di misura a servizio di impianti di produzione energia elettrica , e in caso diventiate o già siate nostro cliente sarete inseriti nel nostro database in tal modo verrete avvertiti in prossimità delle scadenze.
TRASFERIMENTO / VARIAZIONE DI TITOLARITÀ DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI AL GSE
- la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico,
- il Pod dell’utenza elettrica,
- il numero identificativo delle convenzioni in essere con il GSE – Gestore dei Servizi Elettrici sia per l’eventuale incentivo fotovoltaico in Conto Energia, sia per il ritiro dedicato RID, sia per lo scambio sul posto SSP.
- dati e documenti di identità di cedente e subentrante;
- bolletta elettrica recente del subentrante da cui si evince che l’utenza elettrica (Pod) dove è connesso l’impianto fotovoltaico è stata volturata al soggetto subentrante;
- atto notarile di cessione;
- comunicazione fatta al Comune per la cessione dell’immobile e del fotovoltaico, oppure dichiarazione di esenzione se la stessa non è richiesta dal Comune;
- visura camerale storica se il soggetto cedente è un soggetto giuridico (ditta con P.IVA)
- affitto, cessione o conferimento di azienda
- fusione o scissione di azienda
- vendita di immobile o impianto fotovoltaico
- locazione di immobile o terreno
- comodato d’uso dell’impianto fotovoltaico
- separazione o divorzio
- donazione
- morte
- trasferimento di impianto a condomini
- al gestore di rete (E-Distribuzione o altro)
- al Gestore dei servizi elettrici GSE (può riguardare la pratica di incentivo in Conto Energia, la convenzione di Scambio sul posto, la convenzione di Ritiro dedicato)
- alla Terna;
- al Comune di appartenenza,
- all’Agenzia delle Dogane (nel caso l’impianto sia di potenza maggiore di 20 kW).
- Implica la verifica dell’esistenza e congruità di tutta la documentazione necessaria e la messa a punto dei dati tecnici da inserire nell’atto di cessione notarile.
In base alle esigenze di ogni singola Azienda verrà formulata un’offerta personalizzata.
Richiedi maggiori informazioni al numero 3897897938.





