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I progettisti possono lavorare senza compenso e le Amministrazioni possono bandire gare per l’affidamento di incarichi da svolgere gratis perché il mancato guadagno economico è compensato da un ritorno di immagine. Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza 4614/2017 emessa dal Consiglio di Stato.
 
La pronuncia, che sta già destando le proteste dei professionisti, ribalta quanto affermato dal Tar a fine 2016, che aveva bocciato la richiesta di svolgere una prestazione a titolo gratuito.
 lavoro

Piano strutturale gratis: il caso Catanzaro

All’inizio dello scorso anno, il Comune di Catanzaro ha indetto una gara per il conferimento di incarichi professionali a titolo gratuito, volti alla selezione dello staff di progettisti esterni per la redazione del Piano Strutturale Comunale, cioè una delle componenti del Piano regolatore generale (PRG) che, lo ricordiamo, si articola in piano strutturale, piano operativo e regolamento urbanistico.
 
Unico problema: il Comune, a corto di risorse, non ha previsto nessun compenso, ma solo un rimborso spese, in cui era incluso anche il costo dell’assicurazione professionale. Nel dubbio che si trattasse di una soluzione poco ortodossa, aveva chiesto il parere della Corte dei Conti, ottenendo il via libera alla richiesta di prestazioni gratuite, giustificate dalla voglia di autopromuoversi dei professionisti.
 
I professionisti erano insorti e, dopo l’ondata di indignazione, avevano presentato ricorso al Tar ottenendo la dichiarazione di illegittimità della gara.
 

Consiglio di Stato: ‘i professionisti possono lavorare gratis’

Il Consiglio di Stato ha ribaltato la situazione dando ragione al Comune di Catanzaro. I giudici hanno ricordato che, in base al Codice Appalti, i contratti devono essere stipulati “a titolo oneroso e non gratuito”. Questo significa che deve esserci un compenso.
 
Secondo i giudici, però, “l’espressione ‘a titolo oneroso’ può assumere per il contratto pubblico un significato attenuato o in parte diverso rispetto all’accezione tradizionale e propria del mondo interprivato”. Per i giudici, nel bando non manca l’utilità economica, ma solo quella finanziaria. Questo perché “l’utilità economica si sposta su leciti elementi immateriali inerenti il fatto stesso del divenire ed apparire esecutore dell’incarico”.
 
Per attribuire ad un contratto pubblico il carattere di oneroso non è quindi necessario un esborso pecuniario. Si tratta, specificano meglio i giudici, di un ritorno di immagine simile a quello ottenuto con i contratti di sponsorizzazione. Per rafforzare queste argomentazioni, il CdS ha ricordato che anche gli organismi del terzo settore, quindi senza fini di lucro, partecipano alle gare d'appalto.
 
I giudici hanno anche sottolineato che gli Ordini devono agire per tutelare gli interessi generalizzati ed omogenei di tutta la categoria e non solo di alcuni iscritti. A loro avviso, invece, presentando ricorso contro il bando del Comune di Catanzaro, gli Ordini hanno tutelato solo quei professionisti che, avendo eventualmente ottenuto l’incarico, fossero rimasti senza compenso.
 
Il Consiglio di Stato ha quindi decretato la legittimità del bando pubblicato dal Comune di Catanzaro. La pronuncia potrebbe aprire la strada ad altre gare senza compenso.

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